Nel corso della seduta dell’Assemblea Legislativa del 21 e 22 dicembre scorsi abbiamo approvato il bilancio preventivo 2016, che ha ricompreso una misura importante sul fronte del contrasto alle ludopatie. Come Gruppo PD abbiamo infatti presentato e approvato un emendamento che destina 150.000 euro per supportare gli esercenti che dismettono le attività di gioco d’azzardo, riconoscendo così il valore sociale della loro scelta.
Negli ultimi anni infatti il fenomeno del gioco d’azzardo patologico ha assunto dimensioni preoccupanti tanto che nel periodo 2010-2013 l’incremento dell’utenza Sert per gioco d’azzardo in regione è stato del 116,8%.
Vorrei dunque cogliere questa occasione per fare il punto sugli strumenti che la regione Emilia-Romagna ha messo in campo per poter contenere e contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo sui territori, anche alla luce di una recente modifica alla LR 30 aprile 2015 che abbiamo approvato alcuni mesi fa.
La Regione negli anni scorsi ha già normato la materia, nei limiti delle proprie competenze, con la LR 4 luglio 2013 n.5, a seguito della quale è stata lanciata la campagna “slot free” e proposto un marchio di cui possono fregiarsi gli esercenti che non detengono nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo.
Come anticipato l’Assemblea Legislativa ha promulgato nel 2015 delle modifiche alla disciplina regionale delle sale da gioco e per la raccolta di scommesse tramite l’art. 4 della LR 30 aprile 2015, n.2 (recante “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015).
Questa normativa agisce sul fronte della disciplina edilizia al fine di poter rafforzare i poteri di vigilanza e controllo della Amministrazioni comunali sulle sale da gioco e per la raccolta di scommesse, consentendo un controllo più rigoroso sui processi che interessano degli immobili coinvolti da queste attività.
L’intervento legislativo regionale riguarda sia le sale da gioco in senso stretto, sia tutti quei locali, variamente denominati e organizzati, che svolgono la raccolta e trasmissione in via telematica di scommesse e giochi d’azzardo, su internet o all’estero. La LR 5/2013 definisce sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.
La suddetta legge aveva già introdotto strumenti urbanistico-edilizi atti a rafforzare i poteri delle Amministrazioni comunali in merito, conferendo loro la possibilità di regolamentare nei propri piani urbanistici la localizzazione delle sale da gioco e le dotazioni territoriali richieste (art. 6, comma 2), e quindi di contenere l’apertura di sale da gioco, così come definite sopra, nelle casistiche individuabili dalle previsioni pertinenti, eventualmente e discrezionalmente inserite negli strumenti urbanistici comunali, al fine di contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Lo stesso articolo, al comma 3, consente ai Comuni di stabilire gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale stesse, nonché delle relative pertinenze (su questo punto, che sappiamo essere di complessa gestione, c’è la disponibilità da parte nostra ad organizzare incontri specifici con i tecnici della Regione che si occupano del tema).
La legge 5/2013 disciplina quindi la facoltà dei Comuni di dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione sul territorio comunale delle sale da gioco, e la definizione delle caratteristiche morfologiche e dimensionali degli immobili relativi. Questi elementi costituiscono un efficace potenziale in termini di controllo del fenomeno, non solo in termini estensivi e dimensionali, ma di contrasto strategico strutturato sui parametri urbanistico-edilizi definiti nel legittimo esercizio del potere di governo del territorio.
Le nuove disposizioni introdotte dall’art. 4 della LR 2/2015 riguardano invece un’implementazione dei poteri di vigilanza e controllo per quello riguarda gli iter amministrativi relativi ai processi edilizi degli immobili coinvolti: nella fattispecie la disciplina del titolo abilitativo, del certificato di agibilità e delle opere abusive. Quindi un controllo che si articola sia ex ante, normando la richiesta del titolo che permette la realizzazione, che ex post l’intervento (anche senza opere edilizie), con un controllo puntuale di ciò che è stato realizzato, ed un inasprimento della normativa in caso di difformità ed abuso.
Per quanto riguarda il titolo abilitativo tutti gli interventi che contemplano sale da gioco, con o senza opere edilizie, sia su edifici esistenti che di nuova costruzione, vengono sottoposti sempre a Permesso di Costruire. Viene quindi esclusa in ogni caso la possibilità di sottoporre a SCIA o Comunicazione di Inizio Lavori qualsiasi tipo di intervento che di norma vi è assoggettato, anche per la mutazione di destinazione d’uso senza opere da una qualsiasi funzione a sala da gioco. Questo significa controlli più rigorosi: mentre in caso di CIL o di SCIA è anche possibile procedere con l’inizio dei lavori a partire dalla data di presentazione, il Permesso di Costruire invece necessita del rilascio del permesso stesso da parte degli uffici competenti. I tempi relativi all’istruttoria della pratica vengono inoltre raddoppiati dalla normativa rispetto a quelli previsti in via ordinaria.
A conclusione del procedimento, la nuova normativa esclude, in caso di sale da gioco, la possibilità di rilascio del certificato di agibilità sulla base di un controllo a campione dei locali, con un obbligo di controllo effettivo, dopo la verifica della completezza della documentazione presentata per il rilascio del certificato.
In caso del riscontro di abusi edilizi, qualunque sia la natura della difformità riscontrata, viene esclusa la possibilità di regolarizzazione con il pagamento di una somma in denaro sostitutiva della remissione in ripristino, che diventa in questi casi obbligatoria: il Comune deve, una volta riscontrata la realizzazione di abusi edilizi di qualsiasi natura in locali destinati a sala, deve comunque ordinare il ripristino dei locali e la rimozione di quanto realizzato abusivamente.
Queste nuove disposizioni trovano applicazione anche per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge (1 maggio 2015), ossia nei casi in cui non si sia ancora provveduto alla presentazione o rilascio del titolo abilitativo, al rilascio del certificato di agibilità o all’emanazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio degli abusi edilizi riscontrati.